Servizi minimi

Ai sensi della citata legge regionale n. 21/2005, la Regione garantisce il diritto alla mobilità attraverso i servizi minimi di trasporto pubblico locale, finanziati con proprie risorse e attraverso l'impiego, integrandoli con i tradizionali sistemi di gestione dei servizi, di particolari modalità di espletamento dei servizi stessi. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti ad assicurare il diritto alla mobilità ed i cui costi sono a carico del bilancio regionale, sono definiti, per ciascun bacino di traffico, con i programmi triennali regionali.

Essi devono assicurare:
a) l'integrazione fra le reti di trasporto alle diverse scale territoriali e fra i differenti modi di trasporto;
b) il pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) la fruibilità da parte degli utenti dei servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;
d) le esigenze di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;
e) le esigenze di spostamento porta-porta di specifici target di domanda;
f) la necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria.