Contratti di servizio

Il trasporto pubblico locale automobilistico è erogato dalle aziende che eserciscono il servizio attraverso i contratti tra la Regione e le medesime aziende.

La legge regionale n. 17 del 22.11.2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), all'art. 26, ha disposto che i contratti di servizio di trasporto pubblico su gomma fossero ridefiniti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1370/2007 con scadenza al 31 dicembre 2023 e non oltre il termine di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale, se anteriore.

Pertanto a dicembre del 2021 sono stati stipulati tra Regione e aziende pubbliche e private i 53 contratti di durata biennale (2022-2023) che regolano i servizi di trasporto pubblico locale.

I contratti regolano l’esercizio dei servizi di trasporto disciplinando il periodo di durata, le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio, la struttura tariffaria, gli importi da corrispondere alle Aziende per le prestazioni contrattuali e le modalità di pagamento, obblighi e garanzie offerte dai gestori dei servizi e prevedono altresì una prima applicazione del sistema delle penali contrattuali e degli standard minimi di qualità del servizio, in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 49/14 del 28 novembre 2006 relativa alle “Direttive di attuazione” della legge regionale n. 21/05.


Metodologia di calcolo dei corrispettivi chilometrici

Con deliberazione della Giunta regionale n.48/57 del 10.12.2021, avente ad oggetto “Contratti di Servizio Trasporto Pubblico Locale terrestre non ferroviario. Criteri e modalità per la ridefinizione dei contratti ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 17 del 22.11.2021”, sono stati ridefiniti i costi chilometrici relativamente alle differenti tipologie di trasporto (urbano e extraurbano) e in relazione alle percorrenze programmate (sopra il milione di chilometri annui o sotto il milione di chilometri).

Detta deliberazione, tra le altre cose, ha ridefinito la metodologia di definizione delle compensazioni da applicare ai medesimi contratti, ai sensi del Regolamento n. 1370/2007, in conformità, peraltro, a quanto dispone il sopra citato art. 26 della legge regionale n. 17 del 22.11.2021.

La compensazione è rideterminata tenendo conto delle risultanze delle analisi svolte sui conti economici trasmessi dalle aziende per gli anni dal 2018 al 2020 e integrate con i dati di preconsuntivo 2021 e preventivo 2022. Tali informazioni hanno consentito di raggruppare le aziende di TPL isolane in relazione alla tipologia del servizio nei 3 cluster principali di seguito indicati:

  • servizio urbano con produzione non superiore al milione di chilometri;
  • servizio urbano con produzione superiore al milione di chilometri;
  • servizio extraurbano.

Per ciascuno dei cluster è stato, quindi, individuato il valore mediamente efficiente delle principali voci che compongono il costo di trasporto:

  • costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  • costo del personale;
  • altri costi, comprensivi di costi per servizi di terzi, godimento beni di terzi, oneri diversi e costi indiretti;
  • costi per ammortamento e imposte.

Viene, inoltre, riconosciuto un ragionevole margine di utile nella misura del 3% dei costi totali al netto delle imposte.

Ogni anno le parti procederanno al confronto tra il Conto Economico previsionale allegato al contratto e il Conto Economico certificato che dovrà essere inviato alla Regione al fine di registrare eventuali scostamenti in aumento o in diminuzione. I costi del Conto Economico certificato dovranno essere valutati anche in base alla loro congruità con i conti economici degli anni precedenti e, oltreché contenere i soli costi dei servizi di traporto pubblico locale, dovranno dare conto di eventuali costi aggiuntivi rispetto a quelli storicamente sostenuti, che comunque, ai fini del riconoscimento, dovranno essere autorizzati dalla Regione.

Il corrispettivo finale per ogni contratto sarà quindi definito verificando l’equilibrio tra costi e ricavi, in particolare accertando che non vi sia sovracompensazione in ottemperanza alla predetta normativa europea.