Continuità territoriale aerea

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Imbarco passeggeri sull'aereo

Le politiche di continuità territoriale aerea sono uno dei cardini per lo sviluppo economico della Sardegna. L’obiettivo della continuità territoriale è quello di garantire la possibilità a tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale o comunitario con pari opportunità, accedendo ad un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative uniformi.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 837 e 840, prevede il trasferimento dallo Stato alla Regione Sardegna delle funzioni relative alla continuità territoriale. Tale Legge rappresenta una svolta nel senso dell’attribuzione alla Regione Autonoma della Sardegna di un ruolo principale nella definizione della propria continuità territoriale aerea.

Imporre oneri di servizio pubblico, ai sensi del Regolamento comunitario n° 1008/2008 del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, significa rendere obbligatorio lo svolgimento di un servizio aereo secondo criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori non si atterrebbero se tenessero unicamente conto del proprio interesse commerciale.

La disciplina della Continuità territoriale aerea in Sardegna è regolata dal Decreto Ministeriale n. 466 del 25 novembre 2021 ss.mm.ii., che impone oneri di servizio pubblico sui collegamenti con Roma e Milano dai tre principali aeroporti sardi in vigore a partire dal 15 maggio 2022.

Normativa

Legislazione comunitaria

  • Convenzione di Varsavia. Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, nel testo modificato dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955
  • Convenzione di Montreal del 1999. Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale
  • Regolamento (CE) 298/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009 recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità
  • Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) 295/91
  • Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
  • Decisione della Commissione Europea 2007/332/CE;
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)
  • Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01), recante “Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)”;

Legislazione nazionale

  • Codice della Navigazione
  • Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.